Sentenza 152/1996 (ECLI:IT:COST:1996:152)
Massima numero 22620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  02/05/1996;  Decisione del  02/05/1996
Deposito del 09/05/1996; Pubblicazione in G. U. 15/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 152/96. OPERE PUBBLICHE - COMPETENZA ARBITRALE - ESCLUSIONE SOLTANTO MEDIANTE CLAUSOLA ESPRESSA INSERITA NEL BANDO O INVITO DI GARA O NEL CONTRATTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 102 COST. - SOSTANZIALE COMPETENZA ARBITRALE OBBLIGATORIA - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - AMMESSA DEROGA SOLO PER ACCORDO DELLE PARTI - CAPOVOLGIMENTO DELLA REGOLA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 16 della l. 10 dicembre 1981, n. 741 che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la competenza arbitrale non puo' essere derogata con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, bensi' solo con una clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, ovvero nel contratto in caso di trattativa privata, in quanto tale norma, rendendo di fatto obbligatoria la competenza arbitrale nelle controversie nascenti dai contratti di appalto di opere pubbliche, viola il principio costituzionale, secondo cui solo a fronte della concorde e specifica volonta' delle parti sono consentite deroghe alla regola della statualita' della giurisdizione. - V. S. nn. 54/1996, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 493/1994, 488/1991, 127/1977, 2/1963 e 35/1958. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte