Sentenza 155/1996 (ECLI:IT:COST:1996:155)
Massima numero 22416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/05/1996; Decisione del
13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 155/96 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE PER IL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE NEL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 155/96 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE PER IL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE NEL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 103