Sentenza 155/1996 (ECLI:IT:COST:1996:155)
Massima numero 22417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22416  22422  22424


Titolo
SENT. 155/96 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA MODIFICA, LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALE DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, in quanto anche in tali casi la pronuncia del giudice ha effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialita' del giudizio di merito, posto che essa comporta una decisione sull'esistenza delle condizioni legittimanti la cautela personale relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e, quindi, un'anticipazione, sia pure allo stato degli atti disponibili, della decisione sul merito della causa (vedi massima "A"). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 103