Sentenza 155/1996 (ECLI:IT:COST:1996:155)
Massima numero 22422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22416  22417  22424


Titolo
SENT. 155/96 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA MODIFICA, LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale (vedi massime "A" e "B"). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 103