Sentenza 155/1996 (ECLI:IT:COST:1996:155)
Massima numero 22424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/05/1996; Decisione del
13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 155/96 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RIESAME - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO ALL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - APPELLO - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE PROVVEDE SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO RELATIVAMENTE AD ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 155/96 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RIESAME - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO ALL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - APPELLO - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE PROVVEDE SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO RELATIVAMENTE AD ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 103