Sentenza 155/1996 (ECLI:IT:COST:1996:155)
Massima numero 22424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22416  22417  22422


Titolo
SENT. 155/96 D. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - RIESAME - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO ALL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - APPELLO - GIUDICE CHE SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE PROVVEDE SU UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO RELATIVAMENTE AD ASPETTI NON ESCLUSIVAMENTE FORMALI - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A DISPORRE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 103