Sentenza 156/1996 (ECLI:IT:COST:1996:156)
Massima numero 22412
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22415


Titolo
SENT. 156/96 A. ASSISTENZA E BENEFICENZA - REGOLAMENTO RECANTE NORME SUL RIORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE MINORAZIONI CIVILI E SULLA CONCESSIONE DEI RELATIVI BENEFICI ECONOMICI - PREVISIONE DI UN POTERE SOSTITUTIVO DELLE REGIONI NEI CONFRONTI DELLE UU.SS.LL. INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO DI FISSAZIONE DELLA DATA DELLA VISITA MEDICA NEI TRE MESI DECORRENTI DALL'ISTANZA VOLTA AD OTTENERE L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELLA INVALIDITA' - PRETESA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE MEDIANTE ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DI COMPITI ED ONERI DI SPETTANZA DELLO STATO - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Spetta allo Stato affidare alle regioni il potere di fissare la data della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza, in quanto - posto che l'art. 3 comma 1 d.P.R. 21 settembre 1994 n. 689 (regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), nella parte in cui attribuisce alle regioni un potere sostitutivo in caso di ritardo da parte delle predette commissioni mediche ad adempiere l'obbligo di fissazione della data della visita medica per l'accertamento sanitario della invalidita', trova sicuro fondamento legislativo negli artt. 14, comma 3, lett. q), l. n. 833 del 1978 e 11 l. n. 537 del 1993 - la potesta' di emanare norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle UU.SS.LL. e dei loro servizi (art. 15 l. n. 833 del 1978), come anche il generale potere di vigilanza sulle stesse strutture, rientrano nella materia dell'"assistenza sanitaria e ospedaliera" di competenza regionale ex art. 117 Cost.; sicche', il predetto potere sostitutivo regionale e' coerente con il riparto di competenze tra Stato e regione quale risulta dall'ordinamento vigente. - S. n. 174 del 1991. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 14    co. 3  lett. q)

legge  23/12/1978  n. 833  art. 15  

legge  24/12/1993  n. 537  art. 11