Sentenza 157/1996 (ECLI:IT:COST:1996:157)
Massima numero 22403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22404  22405  22406


Titolo
SENT. 157/96 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. La norma costituisce peculiare disciplina della materia tributaria, riconducibile al principio della maturazione a semestri interi degli interessi sulle somme di cui e' disposta la restituzione ed e' apprestata dal legislatore nella sua discrezionalita', in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonche' di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita' di trattamento del contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo, rispetto a chi ne sia andato esente, anche se entrambi abbiano dichiarato correttamente il proprio reddito, poiche' e' proprio nelle modalita' e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la predetta discrezionalita' legislativa, con scelte variamente articolate. Tantomeno la denunziata discriminazione tra contribuenti assoggettati ad accertamento, in base ai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, puo' assumere rilievo nel giudizio di costituzionalita', trattandosi di eventuali differenze riferibili a circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione. Ne', infine, sussiste disparita' di trattamento rispetto alla (piu' favorevole) disciplina dell'IVA, quanto al diverso sistema di calcolo dei rimborsi, traendo quest'ultima origine dall'obbligo di adeguamento a direttive comunitarie e dovendosi altresi' precisare che tale normativa esclude comunque la computabilita' dei periodi necessari alla liquidazione del rimborso e che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo e' da integrare con il ricorso ai principi generali gia' richiamati dalla Corte. - V. O. nn. 288/1988 e 93/1989. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte