Sentenza 157/1996 (ECLI:IT:COST:1996:157)
Massima numero 22404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/05/1996; Decisione del
13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 157/96 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/96 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Secondo un orientamento pacificamente accolto dalla giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa ed, in particolare, esso non puo' ritenersi violato quando esista un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione. E infatti, nella specie, le operazioni confluenti nell'atto finale dell'ordinativo di pagamento, realizzano un complesso 'iter' procedimentale, cui partecipa una pluralita' di organi sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei ad essa, ognuno dei quali e' tenuto a svolgere - sulla base di uno stretto ordine normativamente regolato - atti o sequenze coordinate di atti destinati a concludersi, al termine del procedimento, con l'ordinativo di pagamento. - S. nn. 4/1957, 51/1960, 5/1963, 21/1969, 129/1969, 67/1973, 27/1979 e 507/1988. red.: A.M. Marini
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Secondo un orientamento pacificamente accolto dalla giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa ed, in particolare, esso non puo' ritenersi violato quando esista un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione. E infatti, nella specie, le operazioni confluenti nell'atto finale dell'ordinativo di pagamento, realizzano un complesso 'iter' procedimentale, cui partecipa una pluralita' di organi sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei ad essa, ognuno dei quali e' tenuto a svolgere - sulla base di uno stretto ordine normativamente regolato - atti o sequenze coordinate di atti destinati a concludersi, al termine del procedimento, con l'ordinativo di pagamento. - S. nn. 4/1957, 51/1960, 5/1963, 21/1969, 129/1969, 67/1973, 27/1979 e 507/1988. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte