Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell'Unione. (Classif. 258002).
Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa.
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 2, comma 1, lettera a, n. 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE. Le disposizioni evocate sono semplicemente menzionate nell'ordinanza di rimessione, senza alcun argomento aggiuntivo e, in particolare, senza che il rimettente illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020).