Sentenza 34/2022 (ECLI:IT:COST:2022:34)
Massima numero 44683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/01/2022;  Decisione del  11/01/2022
Deposito del 17/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44680  44681  44682


Titolo
Straniero - Politiche sociali - Reddito di inclusione (ReI) - Natura giuridica - Misura che persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - Compatibilità, con le sue finalità della richiesta di possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo i cittadini di nazionalità extra UE (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni). (Classif. 245005).

Testo

Il reddito di inclusione (ReI) - così come il reddito di cittadinanza, rispetto al quale pure sussistono differenze - pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. (Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 126/2021 - mass. 44004).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017 nella parte in cui, al fine dell'accesso al reddito di inclusione - ReI -, richiede che i cittadini di nazionalità extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ReI persegue articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, per cui risulta decisiva, a tal fine, la necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa e il fatto che contenuto della misura non si esauriva in un beneficio economico. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). (Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 7/2021 - mass. 43549).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/09/2017  n. 147  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14