Sentenza 157/1996 (ECLI:IT:COST:1996:157)
Massima numero 22405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/05/1996; Decisione del
13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 157/96 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL' INDENNIZZO, IN CASO DI ESPROPRIO TEMPORANEO DI UN BENE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/96 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL' INDENNIZZO, IN CASO DI ESPROPRIO TEMPORANEO DI UN BENE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Nella specie, a parte il problema dell'assimilabilita' al provvedimento ablatorio ipotizzato dall'art. 42 Cost., non si pone un problema di espropriazione senza indennizzo, poiche' il diritto nasce con una specifica configurazione che ne limita l'oggetto e ne disciplina, fin dall'origine, il contenuto e le modalita'. - S. n. 74/1964. red.: A.M. Marini
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Nella specie, a parte il problema dell'assimilabilita' al provvedimento ablatorio ipotizzato dall'art. 42 Cost., non si pone un problema di espropriazione senza indennizzo, poiche' il diritto nasce con una specifica configurazione che ne limita l'oggetto e ne disciplina, fin dall'origine, il contenuto e le modalita'. - S. n. 74/1964. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte