Ordinanza 159/1996 (ECLI:IT:COST:1996:159)
Massima numero 22410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/05/1996;  Decisione del  13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 159/96. PROCESSO PENALE - GIURISDIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE - POSSIBILITA' DI RINVIO O DI SOSPENSIONE MOTIVATA ALLORCHE' LA DECISIONE DIPENDA DA UNA QUESTIONE PENALE DA RISOLVERE IN VIA INCIDENTALE, LA QUALE SIA OGGETTO DI ALTRO PROCESSO IN FASE PIU' AVANZATA (NELLA SPECIE: PROCESSO A CARICO DI CONCORRENTI NEL REATO, GIA' IN GRADO DI RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, DAL CUI ESITO DISCENDEREBBE O MENO LA RESPONSABILITA' DEL MINORE IMPUTATO NEL GIUDIZIO 'A QUO', NEL FRATTEMPO DIVENUTO MAGGIORENNE) - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DI DELEGA LEGISLATIVA, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NONCHE'DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce l'obbligo per il giudice penale di risolvere ogni questione dalla quale dipende la decisione. La reintroduzione di una disciplina che, cosi' come richiesto dal giudice 'a quo' consenta al giudice del processo pregiudicato di sospendere lo stesso sino alla formazione del giudicato nel processo pregiudicante, supporrebbe una relazione di pregiudizialita' tra gli oggetti dei due procedimenti, cha manca nella specie, riguardante, piuttosto, un rapporto di connessione, sicuramente ininfluente - al pari di ogni altra situazione di connessione - sulla competenza del giudice specializzato minorile: per cui non troverebbe adeguata giustificazione assegnare al processo piu' celere una priorita' logica e un connotato pregiudicante rispetto al giudizio in fase meno avanzata, facendo dipendere la facolta' di sospensione di quest'ultimo da elementi causali ed esterni al rapporto tra i processi. La norma risulta percio' ragionevole, e coerente con la legge di delegazione, anche in relazione alle generali finalita' di speditezza del processo e, piu' specificatamente alla regola della autosufficienza del processo penale minorile. Peraltro, la previsione ex art. 238 bis, stesso codice, circa l'ingresso e l'acquisizione di sentenze irrevocabili, rese in altro processo, richiamata dal giudice 'a quo', si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia emessa in separato giudizio, in una logica di economia processuale che non intacca il basilare principio secondo il quale ogni giudice e' tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove a disposizione, che sono utilizzabili senza che ad una di esse possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. - S. n. 222/1983, sulla competenza e funzioni del giudice specializzato minorile. - S. n. 84/1996 e O. n. 18/1996, 'ex plurimis', sul principio consolidato della non riferibilita' dell'art. 97 Cost., all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte