Ordinanza 163/1996 (ECLI:IT:COST:1996:163)
Massima numero 22420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
13/05/1996; Decisione del
13/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 163/96. PENA - REATO DI OFFESA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UN MINIMO EDITTALE DI PENA DI UN ANNO DI RECLUSIONE - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA'- ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA LA EFFETTIVA LESIONE DEL BENE PROTETTO E LA SANZIONE ADEGUATA ALLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 163/96. PENA - REATO DI OFFESA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UN MINIMO EDITTALE DI PENA DI UN ANNO DI RECLUSIONE - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA'- ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' TRA LA EFFETTIVA LESIONE DEL BENE PROTETTO E LA SANZIONE ADEGUATA ALLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278 cod. pen., impugnato nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di un anno di reclusione. La norma impugnata, infatti, mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale e' il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unita' nazionale che il Presidente della Repubblica, come capo dello Stato e' chiamato a rappresentare, sicche' ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per l'intera collettivita' l'offesa all'onore e al prestigio della piu' alta magistratura dello Stato. Peraltro, trattandosi di figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un 'unicum', generato dal codice penale del 1930 ed essendo peculiare in essa il risalto che assume il bene protetto, e' da escludersi la pertinenza delle considerazioni poste a fondamento della sent. n. 341 del 1994, richiamata dal giudice 'a quo' a conforto della dedotte censure. - S. 341/1994. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278 cod. pen., impugnato nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di un anno di reclusione. La norma impugnata, infatti, mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale e' il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unita' nazionale che il Presidente della Repubblica, come capo dello Stato e' chiamato a rappresentare, sicche' ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per l'intera collettivita' l'offesa all'onore e al prestigio della piu' alta magistratura dello Stato. Peraltro, trattandosi di figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un 'unicum', generato dal codice penale del 1930 ed essendo peculiare in essa il risalto che assume il bene protetto, e' da escludersi la pertinenza delle considerazioni poste a fondamento della sent. n. 341 del 1994, richiamata dal giudice 'a quo' a conforto della dedotte censure. - S. 341/1994. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte