Ordinanza 164/1996 (ECLI:IT:COST:1996:164)
Massima numero 22421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/05/1996;  Decisione del  14/05/1996
Deposito del 20/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 164/96. PENSIONI - AZIONE GIUDIZIARIA PER LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - TERMINI DI DECADENZA, IN CASO DI MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - DECORRENZA DALL'INSORGENZA DEL DIRITTO AI SINGOLI RATEI, ANZICHE' DALLA DATA DI SCADENZA DEI TERMINI PRESCRITTI PER L'ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPUTATI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PRESTAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - 'IUS SUPERVENIENS'- RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER IL RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per il riesame della rilevanza della questione alla stregua del sopravvenuto d.l. 28 marzo 1996, n. 166, il quale detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza della Corte n. 240 del 1994, disponendo l'estinzione dei relativi giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte