Sentenza 165/1996 (ECLI:IT:COST:1996:165)
Massima numero 22428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 165/96. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENZIONE DOMICILIARE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI CONCESSIONE A SOGGETTI ULTRASESSANTENNI INABILI ANCHE PARZIALMENTE A CONDIZIONE CHE DEBBANO SCONTARE UNA PENA RESIDUA INFERIORE A TRE ANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA CONCESSIONE DI DETTO BENEFICIO ANCHE AGLI ULTRASESSANTENNI PARZIALMENTE INABILI QUALORA LA PENA RESIDUA SUPERI I TRE ANNI - PRETESA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, n. 3, e 7, l. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') - nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare per il condannato di eta' superiore a sessanta anni se inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo deve espiare superi i tre anni - in quanto - posto che la detenzione domiciliare tende sostanzialmente a permettere, in considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una modalita' meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari finalita' rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione del regime carcerario e ad un generico fine di deflazione della popolazione carceraria - il limite massimo di entita' della pena da scontare (tre anni), cui e' subordinata la concessione di tale misura alternativa alla detenzione, non viola ne' il canone della ragionevolezza, ne' il divieto di trattamenti contrari al sensi di umanita': non il primo, in relazione alla molteplicita' degli scopi perseguiti e il bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della pena detentiva e le esigenze di dissuasione , prevenzione e difesa sociale, in ordine alle quali la natura e la gravita' del reato e la correlata entita' della pena inflitta assumono indubbio rilievo anche come elemento obiettivo di differenziazione rispetto ad altre fattispecie; e nemmeno il secondo, dal momento che la detenzione domiciliare non si configura, nel vigente ordinamento, come istituto inteso a far fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilita' delle condizioni soggettive del condannato col regime carcerario, bensi' come modalita' di attenuazione del regime di esecuzione della pena, utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (entita' della pena) e soggettivi definiti dalla legge. - S. n. 107/1980. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte