Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Natura giuridica - Misura che persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - Requisiti necessari (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). (Classif. 245005).
Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. (Precedente: S. 126/2021 - mass. 44004).
Ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 CEDU. (Precedenti: S. 50/2019 - mass. 41742; S. 187/2010 - mass. 34688; S. 329/2011- mass. 35993).
È compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla «sopravvivenza dignitosa» e al «minimo vitale». (Precedente: S. 137/2021 - mass. 43970).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, aventi ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nella parte in cui, al fine del riconoscimento del reddito di cittadinanza, richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il RdC - non diretto a soddisfare un bisogno primario della persona e a far fronte al suo sostentamento - si caratterizza per una spiccata finalizzazione all'inserimento lavorativo e per uno stringente meccanismo della condizionalità, differenziandosi da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda sul solo stato di bisogno. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). (Precedenti: S. 7/2021 - mass. 43549; S. 122/2020 - mass. 43419).