Sentenza 166/1996 (ECLI:IT:COST:1996:166)
Massima numero 22956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/05/1996; Decisione del
16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 166/96 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INDEBITO PENSIONISTICO PERCEPITO IN BUONA FEDE - LAMENTATA RIPETIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA IMPUGNABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 166/96 A. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INDEBITO PENSIONISTICO PERCEPITO IN BUONA FEDE - LAMENTATA RIPETIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, SECONDO COMMA, COST. - ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA IMPUGNABILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non e' censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio e' mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equita' e di solidarieta' - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quo' avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioe' sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per errata individuazione della norma impugnabile. Invero, l'art. 2033 cod. civ. per se stesso non e' censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, e riducendosi nel diritto previdenziale - dove tale principio e' mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equita' e di solidarieta' - alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. (Nel caso di specie, "la questione sollevata dal giudice 'a quo' avrebbe dovuto appuntarsi sull'art. 80, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422", cioe' sulla norma previdenziale che, escludendo l'art. 2033, citato, dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte