Sentenza 166/1996 (ECLI:IT:COST:1996:166)
Massima numero 22957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/05/1996; Decisione del
16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Titolo
SENT. 166/96 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INDEBITO PENSIONISTICO PERCEPITO IN BUONA FEDE (NELLA SPECIE: DOPPIA INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO CORRISPOSTA AL TITOLARE DI PIU' PENSIONI, RISULTANTE NON DOVUTA SULLA SECONDA PENSIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 6 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONV. IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638) - LAMENTATA RIPETIBILITA' - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO "SIA NEI RAPPORTI INTERNI TRA PENSIONATI DELL'INPS, SIA NEI RAPPORTI ESTERNI DEI PENSIONATI INPS CON I PENSIONATI EX DIPENDENTI PUBBLICI" - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 166/96 B. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INDEBITO PENSIONISTICO PERCEPITO IN BUONA FEDE (NELLA SPECIE: DOPPIA INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO CORRISPOSTA AL TITOLARE DI PIU' PENSIONI, RISULTANTE NON DOVUTA SULLA SECONDA PENSIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 6 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONV. IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638) - LAMENTATA RIPETIBILITA' - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO "SIA NEI RAPPORTI INTERNI TRA PENSIONATI DELL'INPS, SIA NEI RAPPORTI ESTERNI DEI PENSIONATI INPS CON I PENSIONATI EX DIPENDENTI PUBBLICI" - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 11-'quinquies', del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - il quale, consentendo il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni, <>, nel caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al titolare di piu' pensioni, risultante non dovuta sulla seconda pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel comma 1, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento sia nei rapporti interni tra pensionati dell'INPS, sia nei rapporti esterni dei pensionati INPS con i pensionati ex dipendenti pubblici - in quanto, sotto il primo profilo, il 'tertium comparationis', cioe' l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non e' proponibile, sia perche' i pagamenti indebiti della cui ripetizione si controverte sono avvenuti nella massima parte prima dell'entrata in vigore di questa legge, sia soprattutto per la diversita' di fattispecie delle norme messe a confronto; e, sotto il secondo profilo, il termine di confronto, cioe' l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulle pensioni dei dipendenti statali, non e' idoneo perche', per costante giurisprudenza della Corte, non sono istituibili paragoni tra sistemi previdenziali diversi, tanto piu' che il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici ignora l'istituto dell'integrazione al minimo. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 11-'quinquies', del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - il quale, consentendo il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte