Sentenza 166/1996 (ECLI:IT:COST:1996:166)
Massima numero 22958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:  22956  22957


Titolo
SENT. 166/96 C. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INDEBITO PENSIONISTICO PERCEPITO IN BUONA FEDE (NELLA SPECIE: DOPPIA INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO CORRISPOSTA AL TITOLARE DI PIU' PENSIONI, RISULTANTE NON DOVUTA SULLA SECONDA PENSIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ART. 6 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONV. IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638) - LAMENTATA RIPETIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEI PENSIONATI AD AVERE ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 11-'quinquies', del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale, nel caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al titolare di piu' pensioni, risultante non dovuta sulla seconda pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel comma 1, consente il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni <>, in quanto - premesso che la norma indubbiata contiene una lacuna di previsione relativamente ad un caso differenziato da una connotazione che lo colloca fuori dalla 'ratio' della norma stessa, e quindi tale da far apparire incongrua l'applicazione di questa, cioe' il caso in cui l'INPS continui a corrispondere l'integrazione della seconda pensione pur trovandosi in grado di accertare il superamento del limite di reddito - detta lacuna autorizza l'interprete ad operare una riduzione teleologica (funzionale alla 'ratio legis') della disposizione, introducendo una corrispondente eccezione conforme ad un principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale ricavabile dalle norme particolari che lo compongono. Principio che, nella specie, puo' essere specificato in via interpretativa, coordinando l'art. 6, comma 11-'quinquies' col precedente comma 4; ne discende, secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, che la ripetibilita' cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilita' delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, alla quale e' tenuto ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 463 del 1983 o, altrimenti, per esempio, attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, oppure perche' entrambe le pensioni sono pagate dall'ente stesso, che percio' e' in condizione di conoscere da se' se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda. - Cfr., altresi', S. n. 431/1993, nella quale la Corte ha enucleato il seguente <> nel senso che, diversamente <>. Tale principio e' enunciato "in termini negativi e percio' bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi". red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte