Ordinanza 169/1996 (ECLI:IT:COST:1996:169)
Massima numero 22431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
16/05/1996; Decisione del
16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 169/96. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - INTERVENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO - SANATORIA DI OPERE ABUSIVE PER LE QUALI SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA REGOLARE CONCESSIONE EDILIZIA PRIMA DI REALIZZARE GLI INTERVENTI, MA CHE SIANO PRIVE DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATO TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LE OPERE ABUSIVE PRIVE DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 169/96. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - INTERVENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO - SANATORIA DI OPERE ABUSIVE PER LE QUALI SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA REGOLARE CONCESSIONE EDILIZIA PRIMA DI REALIZZARE GLI INTERVENTI, MA CHE SIANO PRIVE DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATO TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LE OPERE ABUSIVE PRIVE DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata non fondata. Peraltro, giova precisare che la fattispecie presa in esame dal comma ottavo dell'impugnato art. 39, si riferisce, per quanto riguarda i reati di violazione dei vincoli, alle sole infrazioni meramente formali, cioe' mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da poter essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria. In altri termini, l'estinzione di detti reati e' effetto ulteriore del condono per volonta' del legislatore, solo quando l'autorita' preposta al vincolo abbia, con valutazione di compatibilita' con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera gia' eseguita. - S. n. 427/1995. red.: A.M. Marini
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata non fondata. Peraltro, giova precisare che la fattispecie presa in esame dal comma ottavo dell'impugnato art. 39, si riferisce, per quanto riguarda i reati di violazione dei vincoli, alle sole infrazioni meramente formali, cioe' mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da poter essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria. In altri termini, l'estinzione di detti reati e' effetto ulteriore del condono per volonta' del legislatore, solo quando l'autorita' preposta al vincolo abbia, con valutazione di compatibilita' con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera gia' eseguita. - S. n. 427/1995. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte