Ordinanza 170/1996 (ECLI:IT:COST:1996:170)
Massima numero 22432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
16/05/1996; Decisione del
16/05/1996
Deposito del 24/05/1996; Pubblicazione in G. U. 29/05/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 170/96. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - COSTRUZIONI ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - ESTINZIONE DEL REATO DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO IN CASO DI DEMOLIZIONE SPONTANEA DEL MANUFATTO ABUSIVO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI CHI NON ABBIA TEMPESTIVAMENTE DEMOLITO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 170/96. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - COSTRUZIONI ABUSIVE ULTIMATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - ESTINZIONE DEL REATO DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO IN CASO DI DEMOLIZIONE SPONTANEA DEL MANUFATTO ABUSIVO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI CHI NON ABBIA TEMPESTIVAMENTE DEMOLITO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - a prescindere dalla discrezionalita' del legislatore di stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilita'" come conseguenza di non punibilita' per ragioni di politica criminale - non essendo stata introdotta alcuna innovazione nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione o alla intervenuta demolizione delle opere abusive, non esiste alcuna disparita' di trattamento nei confronti di chi non abbia precedentemente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell'oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della l. n. 47 del 1985; ne' vi e', peraltro, alcuna violazione del diritto di difesa, poiche', a seguito della intervenuta spontanea demolizione, nessun impedimento giuridico sussiste ne' per la quantificazione dell'oblazione, ne' per la relativa verifica delle condizioni, dell'ammontare e dei presupposti anche per l'entita' della somma da versare. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. n. 137/1996. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione in quanto - a prescindere dalla discrezionalita' del legislatore di stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilita'" come conseguenza di non punibilita' per ragioni di politica criminale - non essendo stata introdotta alcuna innovazione nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione o alla intervenuta demolizione delle opere abusive, non esiste alcuna disparita' di trattamento nei confronti di chi non abbia precedentemente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell'oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della l. n. 47 del 1985; ne' vi e', peraltro, alcuna violazione del diritto di difesa, poiche', a seguito della intervenuta spontanea demolizione, nessun impedimento giuridico sussiste ne' per la quantificazione dell'oblazione, ne' per la relativa verifica delle condizioni, dell'ammontare e dei presupposti anche per l'entita' della somma da versare. - S. nn. 369/1988, 167/1989; O. n. 137/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte