Sentenza 171/1996 (ECLI:IT:COST:1996:171)
Massima numero 22976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 27/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22974  22975  22977  22978  22979  22981


Titolo
SENT. 171/96 C. SCIOPERO E SERRATA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SCIOPERO - MANCATA PREVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI LEGALI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA CHE, PUR AVENDO LA FINALITA' DI REGOLAMENTARE LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, NON HA PREVISTO L'APPLICAZIONE DELLA STESSA AGLI AVVOCATI E PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - OMESSA PREVISIONE DI UN CONGRUO PREAVVISO E DI UN RAGIONEVOLE LIMITE TEMPORALE DELLA SUDDETTA ASTENSIONE - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., l'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non stabilisce altresi' quali siano gli strumenti idonei ad individuare e ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza - in quanto, posto che l'obiettivo della legge n. 146 e' la garanzia dei servizi pubblici essenziali, e che, in realta', nel mirare esclusivamente alla protezione dell'abuso del diritto di sciopero, essa non appresta invece una razionale e coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere i valori primari della persona, la mancata previsione dell'astensione dalle udienze degli avvocati e dei procuratori tra quelle che detta legge individua, ne compromette le finalita' e ne riduce l'efficacia, dato che tale astensione incide, in misura non minore dello sciopero del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, sull'amministrazione della giustizia, che e' servizio pubblico essenziale. - V., anche, S. n. 114/1994, nella quale la Corte ha indicato con preoccupazione le gravi conseguenze che possono derivare alla giurisdizione dalle astensioni senza preavviso e a tempo indeterminato; ed ha quindi rivolto un invito al legislatore, auspicando l'introduzione di una regolamentazione di forme di protesta collettiva, le quali compromettono, al pari dello sciopero, il pieno e ordinato esercizio di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono rilievo fondamentale nell'ordinamento. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte