Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell'Unione - Necessaria illustrazione del detto presupposto da parte del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza). (Classif. 258002).
Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa.
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE. Questi ultimi sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, né sulla loro assunta violazione e, in particolare, senza che lo stesso illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). (Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44525; S. 185/2021 - mass. 44244; n S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020)