Sentenza 20/2022 (ECLI:IT:COST:2022:20)
Massima numero 44656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  30/11/2021;  Decisione del  30/11/2021
Deposito del 25/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44657  44658  44659


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato come "diritto vivente" - Facoltà del giudice di uniformarsi ad esso e richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale. (Classif. 112006).

Testo

In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere tale interpretazione in termini di "diritto vivente" e di richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. È infatti possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il rimettente abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. (Precedenti: S. 180/2021 - mass. 44153; S. 1/2021 - mass. 43155).


(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per impropria richiesta di avallo interpretativo. Il rimettente muove dal corretto presupposto che, in seguito alla sentenza n. 253 del 2019, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai riconosciuto l'esistenza di un "doppio regime probatorio" per l'accesso al permesso premio dei detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi, e proprio questa differenziazione costituisce oggetto delle censure prospettate).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte