Sentenza 171/1996 (ECLI:IT:COST:1996:171)
Massima numero 22977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
16/05/1996; Decisione del
16/05/1996
Deposito del 27/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Titolo
SENT. 171/96 D. PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO A COMPARIRE DEL DIFENSORE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 171/96 D. PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO A COMPARIRE DEL DIFENSORE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, a differenza di quanto previsto per gli altri lavoratori del settore giustizia, ometterebbero di regolamentare la protesta degli appartenenti alla categoria forense, qualificandoli, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale, quali privati esercenti un servizio di pubblica necessita' - in quanto, premesso che "l'astensione degli avvocati e procuratori da ogni attivita' defensionale non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti" dalle norme censurate, "la Corte non puo' che lasciare al legislatore" la definizione, in modo organico, delle misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, "essendole preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni". red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, a differenza di quanto previsto per gli altri lavoratori del settore giustizia, ometterebbero di regolamentare la protesta degli appartenenti alla categoria forense, qualificandoli, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale, quali privati esercenti un servizio di pubblica necessita' - in quanto, premesso che "l'astensione degli avvocati e procuratori da ogni attivita' defensionale non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti" dalle norme censurate, "la Corte non puo' che lasciare al legislatore" la definizione, in modo organico, delle misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, "essendole preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni". red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte