Sentenza 171/1996 (ECLI:IT:COST:1996:171)
Massima numero 22978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 27/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22974  22975  22976  22977  22979  22981


Titolo
SENT. 171/96 E. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848) 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 E 40 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - a norma del quale il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, quando risulta che l'assenza del difensore e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - in quanto, premesso che l'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento della liberta' di associazione e dell'attivita' sindacale e sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti, detto riconoscimento, che la Corte costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi, vale altresi' per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono, come gli avvocati e i procuratori legali, la propria attivita' in condizioni di indipendenza. E, dunque, se, da un lato, e' vero che l'astensione da ogni attivita' defensionale non puo' configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., dall'altro, va pero' sottolineato che, nel caso in esame, viene in rilievo il 'favor' libertatis', che si pone come fondamentale criterio regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la liberta' di ogni formazione sociale, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1970; 315/1992, 456/1993 e 421/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n. 0  art. 6  

legge  04/08/1955  n. 848  art. 0