Sentenza 171/1996 (ECLI:IT:COST:1996:171)
Massima numero 22979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 27/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22974  22975  22976  22977  22978  22981


Titolo
SENT. 171/96 F. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' DI UDIENZA PER ADESIONE AD UNA PROTESTA DI CATEGORIA E CONSEGUENTE OMESSO DEPOSITO DEL FASCIOLO DI PARTE - RITENUTA EQUIPARAZIONE DI TALE ASTENSIONE ALL'IPOTESI DI RINUNCIA AL MANDATO - POSSIBILITA' PER LA PARTE DI DEPOSITARE IL PROPRIO FASCICOLO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PARTE RAPPRESENTATA DAL DIFENSORE NON ASTENSIONISTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui inibiscono a colui che si sia costituito in giudizio, mediante un procuratore che abbia aderito alla protesta collettiva, di depositare personalmente il proprio fascicolo, e non consentono al giudice di fissare un termine perche' la parte effettui personalmente il deposito, anche dopo l'udienza di discussione - per erroneita' della premessa, alla stregua della quale la liberta' di astenersi dalle udienze equivarrebbe ad una implicita rinuncia alla procura 'ad litem' sottoscritta dal titolare dell'interesse coinvolto nella 'res litigiosa'. Detta ipotesi, invero, carente di solido fondamento, richiederebbe, quale effetto dell'invocata sentenza additiva, un incremento di poteri, per vero modesto, a favore del litigante, al quale sarebbe concesso di depositare il fascicolo precedentemente ritirato dal difensore; con la creazione, altresi', di una forma di autodifesa alternativa alla difesa tecnica, che si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr., pure, sentenze nn. 188/1980 e 99/1975), dal momento che la parte sarebbe privata della possibilita' di avvalersi del proprio difensore in una fase o in un grado del processo. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte