Sentenza 171/1996 (ECLI:IT:COST:1996:171)
Massima numero 22981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  16/05/1996;  Decisione del  16/05/1996
Deposito del 27/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22974  22975  22976  22977  22978  22979


Titolo
SENT. 171/96 G. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' DI UDIENZA PER ADESIONE AD UNA PROTESTA DI CATEGORIA - NON APPLICABILITA' AI LAVORATORI AUTONOMI DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146; 669-'duodecies', 669-'septies' e 669-'octies', cod. proc. civ. - nella parte in cui impediscono al giudice, investito di un procedimento cautelare ed urgente, di decidere allo stato degli atti, nel caso di astensione dei procuratori delle parti motivata dall'adesione ad una protesta collettiva indetta senza il rispetto della legge n. 146 citata - in quanto la decisione allo stato degli atti, che, ad avviso del giudice 'a quo', meglio si adatta al 'summatim cognoscere' caratteristico dei procedimenti cautelari, sarebbe assunta in spregio della funzione dell'avvocato e con potenziale pregiudizio per la parte che ha ragione, ove a favore di questa si dovesse richiedere un ulteriore apporto defensionale. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte