Sentenza 172/1996 (ECLI:IT:COST:1996:172)
Massima numero 22471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
27/05/1996; Decisione del
27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
22472
Titolo
SENT. 172/96 A. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - INAPPLICABILITA' DEL PREDETTO DIVIETO NEL CASO DI RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA (NELLA SPECIE SI FA RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI PORTIERATO CON UNA SOCIETA' IMMOBILIARE) - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESTRANEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 172/96 A. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - INAPPLICABILITA' DEL PREDETTO DIVIETO NEL CASO DI RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA (NELLA SPECIE SI FA RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI PORTIERATO CON UNA SOCIETA' IMMOBILIARE) - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESTRANEITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova - in primo luogo, perche' la norma speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, e' estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo', in cui si tratta di un rapporto di portierato con una societa' immobiliare, non configurabile come una specie di servizio familiare; ed in secondo luogo, perche' questa norma, additata come 'tertium comparationis' ai fini dell'art. 3 Cost., disponendo in generale l'inapplicabilita' alle lavoratrici domestiche del divieto di licenziamento previsto dal successivo art. 2, ha una portata piu' estesa rispetto alla questione. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri) - nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova - in primo luogo, perche' la norma speciale del terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, e' estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo', in cui si tratta di un rapporto di portierato con una societa' immobiliare, non configurabile come una specie di servizio familiare; ed in secondo luogo, perche' questa norma, additata come 'tertium comparationis' ai fini dell'art. 3 Cost., disponendo in generale l'inapplicabilita' alle lavoratrici domestiche del divieto di licenziamento previsto dal successivo art. 2, ha una portata piu' estesa rispetto alla questione. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte