Sentenza 172/1996 (ECLI:IT:COST:1996:172)
Massima numero 22472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  27/05/1996;  Decisione del  27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22471


Titolo
SENT. 172/96 B. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI MADRI - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - INAPPLICABILITA' DI TALE DIVIETO NEL CASO DI RECESSO PER ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (in tema di tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova (esclusione che, peraltro, e' prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, ritenuto, pero', illegittimo nel corso del giudizio 'a quo' dalla Corte di cassazione, la quale ha formulato un principio di diritto che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla), in quanto, considerato che il predetto divieto sospende solo il potere di licenziamento e non il rapporto di lavoro, ne consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, sopraggiungendo il termine massimo della prova, il rapporto diventerebbe automaticamente definitivo, malgrado il giudizio non favorevole in merito espresso dal datore sulla base di comprovati elementi oggettivi di valutazione. Viene pertanto vanificata la clausola di prova in aperta contraddizione con la facolta' di stipularla attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 c.c. e, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di lavoro e' messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione a lui non conveniente di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni di assunzione, oppure di rifiutarla, ma continuando a pagare la retribuzione pattuita. - Cfr., pure, S. nn. 204/1976 e 255/1989. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte