Sentenza 173/1996 (ECLI:IT:COST:1996:173)
Massima numero 22449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  27/05/1996;  Decisione del  27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22448


Titolo
SENT. 173/96 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - FACOLTA' DEL RICORRENTE DI FARSI RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO DA UN AVVOCATO O PROCURATORE LEGALE - PRECLUSIONE A COMPARIRE ALL'UDIENZA PUBBLICA PER LA DISCUSSIONE SE NON A MEZZO DI PROFESSIONISTA AMMESSO AL PATROCINIO IN CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, l. 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - nella parte in cui non prevede che, nel giudizio di responsabilita' amministrativa, le parti possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o procuratori - in quanto la necessita' di avvalersi, per i giudizi (di responsabilita' amministrativa), al fine di comparire alla pubblica udienza, di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento nella valutazione non irragionevole del legislatore volta a realizzare, per la peculiarita' della trattazione ivi svolta e per la particolare preparazione ed esperienza all'uopo necessaria, la migliore, piu' piena ed efficiente difesa tecnica della parte. - S. nn. 49/1979, 38/1988, 251/1989, 82/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte