Sentenza 175/1996 (ECLI:IT:COST:1996:175)
Massima numero 22722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  27/05/1996;  Decisione del  27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 175/96. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO - SOSPENSIONE O RINVIO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE ALLA FORMAZIONE DELLA PROVA - DIVERSITA' DELL'UDIENZA PRELIMINARE - RAGIONEVOLEZZA DI UNA DIVERSA DISCIPLINA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, e' giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove piu' ridotta e' la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attivita' di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non gia' la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benche' non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte