Sentenza 34/2022 (ECLI:IT:COST:2022:34)
Massima numero 44681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/01/2022; Decisione del
11/01/2022
Deposito del 17/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003).
Testo
Il parametro meramente menzionato dal rimettente, che si limiti a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata, rende la questione inammissibile.
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 31 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/09/2017
n. 147
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte