Sentenza 34/2022 (ECLI:IT:COST:2022:34)
Massima numero 44681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/01/2022;  Decisione del  11/01/2022
Deposito del 17/02/2022; Pubblicazione in G. U. 23/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44680  44682  44683


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003).

Testo

Il parametro meramente menzionato dal rimettente, che si limiti a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata, rende la questione inammissibile.


(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 31 Cost.).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/09/2017  n. 147  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte