Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norme della Regione Liguria che disciplinano l'accesso ai luoghi di detenzione e i poteri dell'istituito Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. b, h ed l, Cost.- degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 10 del 2020, che, rispettivamente, consentono al Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale istituito nella Regione Liguria di visitare gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi e gli attribuiscono il potere di intimare all'ufficio competente la risoluzione o la rimozione di irregolarità. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione, ad opera degli artt. 3 e 4 della legge reg. Liguria n. 4 del 2021). (Precedenti: O. 94/2021 - mass. 43873; O. 26/2021 - mass. 43452; O. 12/2021 - mass. 43559; O. 226/2020 - mass. 42647; O. 193/2019 - mass. 40678).