Sentenza 20/2022 (ECLI:IT:COST:2022:20)
Massima numero 44657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  30/11/2021;  Decisione del  30/11/2021
Deposito del 25/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44656  44658  44659


Titolo
Legalità (principio di) - In genere - Divieto di retroattività in materia penale - Riferibilità, oltre che alle norme incriminatrici, anche a quelle che disciplinano le modalità di esecuzione della pena, ad eccezione dei benefici penitenziari (nella specie: permesso premio) - Impossibilità, per la Corte costituzionale, di interventi additivi in malam partem. (Classif. 140001).

Testo

È inibito alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. (Precedenti: S. 189/2019 - mass. 42791; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; O. 219/2020 - mass. 42827; O. 282/2019; S. 59/2019).


Pur a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale che ha operato una revisione dei rapporti tra i principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e la disciplina delle misure concernenti l'esecuzione delle pene detentive, il divieto di applicazione retroattiva non concerne i meri benefici penitenziari, quali i permessi premio. (Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; S. 32/2020).


(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di un intervento additivo in malam partem, fondata sul rilievo che l'accoglimento della questione determinerebbe a carico del condannato cui sia riconosciuta la collaborazione impossibile o inesigibile un inasprimento degli oneri dimostrativi ai fini dell'accesso al permesso premio. L'intervento richiesto, pur rendendo indubbiamente più gravosa la posizione del condannato, non impedirebbe di provvedere nel senso auspicato dal rimettente, venendo in rilievo il beneficio penitenziario del permesso premio, sottratto al divieto di applicazione retroattiva).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte