Sentenza 177/1996 (ECLI:IT:COST:1996:177)
Massima numero 22450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  27/05/1996;  Decisione del  27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 177/96. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE) IN ORDINE AL REATO OGGETTO DI CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE NEL PROSIEGUO LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENT. DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - PROCESSO INNANZI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA CONVALIDATO L'ARRESTO E ADOTTATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DI IMPUTATO SUCCESSIVAMENTE RINVIATO A GIUDIZIO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DELLA GARANZIA AD UN GIUSTO PROCESSO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED OBBIETTIVITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - INFONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate: a) - con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento ha emanato un provvedimento di custodia cautelare dell'imputato per un reato oggetto di contestazione suppletiva), in quanto - posto che la disciplina dell'incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento penale concorre ad esprimere la garanzia di un giudizio imparziale; e che il processo, per sua natura costituito da una sequenza di atti, non puo' essere frammentato, isolando ogni atto che comporti una decisione preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio di merito e attribuendo ogni singola decisione a giudici diversi da quello legittimamente investito del merito - la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela, basata su produzioni o acquisizioni dibattimentali, e' effettuata dal giudice legittimamente investito della causa di merito, nella quale e' attratta la delibazione cautelare costituente solo un momento di cognizione incidentale; b) - con riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato), in quanto non e' prefigurabile una menomazione dell'imparzialita' del giudice, il quale adotta decisioni, anche incidentali, preordinate al giudizio di cui e' legittimamente investito. - S. nn. 124/1992, 432/1995, 131/1996; O. n. 24/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte