Sentenza 178/1996 (ECLI:IT:COST:1996:178)
Massima numero 22451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/05/1996; Decisione del
27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 178/96. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CHE ABBIANO STIPULATO INTESE CON LO STATO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' DELLE DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE E DEI SINGOLI FEDELI - INUTILITA' DELLO SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITA' RICHIESTO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 178/96. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CHE ABBIANO STIPULATO INTESE CON LO STATO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' DELLE DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE E DEI SINGOLI FEDELI - INUTILITA' DELLO SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITA' RICHIESTO DAL GIUDICE 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('recte': art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilita' dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilita' di prendere in esame la necessita' di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, e' 'in limine' preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di liberta' religiosa. - Riguardo alla disparita' di trattamento fra confessioni religiose, in tema di "contributi per l'edilizia religiosa", v. S. n. 195/1993. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('recte': art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilita' dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilita' di prendere in esame la necessita' di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, e' 'in limine' preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di liberta' religiosa. - Riguardo alla disparita' di trattamento fra confessioni religiose, in tema di "contributi per l'edilizia religiosa", v. S. n. 195/1993. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte