Sentenza 181/1996 (ECLI:IT:COST:1996:181)
Massima numero 22890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
27/05/1996; Decisione del
27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 181/96. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI (NELLA SPECIE: PERMESSO PREMIO) - DIVIETO DI CONCESSIONE, PER IL PERIODO DI TRE ANNI DALLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA, PER IL CONDANNATO A CARICO DEL QUALE SUSSISTANO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA RELATIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DI ALTRI DELITTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA NON OPERATIVITA' DI DETTA PRECLUSIONE NEL CASO IN CUI INTERVENGA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE O PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
SENT. 181/96. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICI (NELLA SPECIE: PERMESSO PREMIO) - DIVIETO DI CONCESSIONE, PER IL PERIODO DI TRE ANNI DALLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA, PER IL CONDANNATO A CARICO DEL QUALE SUSSISTANO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA RELATIVAMENTE ALLA COMMISSIONE DI ALTRI DELITTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA NON OPERATIVITA' DI DETTA PRECLUSIONE NEL CASO IN CUI INTERVENGA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE O PER NON AVER COMMESSO IL FATTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-'quater', primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), nella parte in cui <>, in quanto - premesso che i provvedimenti di revoca di cui all'art. 58-'quater', primo comma, sono pronunciati, salvo che per chi abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., non in conseguenza di contegni oggetto di una specifica descrizione normativa, ma per comportamenti genericamente incompatibili con la prosecuzione delle misure; e considerato che l'impossibilita' di usufruire dei <> rappresenta esclusivamente la conseguenza della revoca delle misure alternative - le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 58-'quater' sono state non del tutto correttamente chiamate in causa, dovendosi, invece, aver riguardo al terzo comma del medesimo articolo oltre che al regime della revoca delle misure alternative quale delineato dagli artt. 47, undicesimo comma, 47-'ter', sesto comma, e 51, primo comma, della l. n. 354 del 1975. Peraltro, il giudice 'a quo' e' incorso in una ulteriore deviazione ermeneutica, per essersi arrogato poteri che, comunque, richiedendo una valutazione dei presupposti ostativi, non possono che competere al tribunale di sorveglianza, al quale, al fine di proteggere adeguatamente le finalita' di risocializzazione che sono alla base delle misure previste dal primo comma dell'art. 58-'quater', della l. n. 354 del 1975, deve essere chiesta l'eliminazione del provvedimento di revoca a suo tempo disposto. - Riguardo al fatto che la privazione del trattamento non puo' conseguire se non ad un comportamento addebitabile al condannato e che comunque l'effetto di questa <>, cfr., altresi', S. n. 306/1993. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-'quater', primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), nella parte in cui <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte