Sentenza 182/1996 (ECLI:IT:COST:1996:182)
Massima numero 22459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
27/05/1996; Decisione del
27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 182/96. PROCESSO CIVILE - APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL COLLEGIO - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI ESECUZIONE O DI PROSECUZIONE DELL'ULTERIORE ISTRUTTORIA, SINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SU ISTANZA CONCORDE DELLE PARTI, ANZICHE' SU ISTANZA DELLA SOLA PARTE INTERESSATA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 182/96. PROCESSO CIVILE - APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA DEL COLLEGIO - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI ESECUZIONE O DI PROSECUZIONE DELL'ULTERIORE ISTRUTTORIA, SINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO SU ISTANZA CONCORDE DELLE PARTI, ANZICHE' SU ISTANZA DELLA SOLA PARTE INTERESSATA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., denunziato nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non gia' della sola parte interessata, al fine di sospendere l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso quest'ultima. La norma, la cui 'ratio' e' quella di escludere che la possibilita' d'impugnazione immediata rallenti il corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame, non configura lesione del principio di ragionevolezza, poiche' il meccanismo predisposto appare come la risultante di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attivita' istruttoria, che alla fine potrebbe rivelarsi inutile e l'esigenza di proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo della sequenza dei gravami: del resto, il rischio paventato dal giudice 'a quo', circa l'inutilita' dell'istruttoria, non si traduce nella inutilizzabilita' in ogni caso degli atti compiuti, i quali, viceversa, nei limiti in cui conservino rilevanza probatoria, restano disponibili nell'ipotesi di cassazione della sentenza di riforma della decisione non definitiva. Non sono conseguentemente pertinenti, per non comparabilita' tra discipline, i richiami, quali 'tertia comparationis' agli artt. 295, 129-bis, 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis, stesso codice, mentre, per quanto riguarda la lamentata lesione del principio di buon andamento, va rilevato che esso, per costante giurisprudenza della Corte, e' bensi' riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla irragionevolezza, quale unico limite alla discrezionalita' del legislatore nel conformare il processo, v. 'ex plurimis', S. n. 471/1992. - Sul principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, v., da ultimo, S. nn. 84/1996, 313/1995 e O. n. 69/1996. red.: A.M. Marini
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., denunziato nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non gia' della sola parte interessata, al fine di sospendere l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso quest'ultima. La norma, la cui 'ratio' e' quella di escludere che la possibilita' d'impugnazione immediata rallenti il corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame, non configura lesione del principio di ragionevolezza, poiche' il meccanismo predisposto appare come la risultante di un equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attivita' istruttoria, che alla fine potrebbe rivelarsi inutile e l'esigenza di proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo della sequenza dei gravami: del resto, il rischio paventato dal giudice 'a quo', circa l'inutilita' dell'istruttoria, non si traduce nella inutilizzabilita' in ogni caso degli atti compiuti, i quali, viceversa, nei limiti in cui conservino rilevanza probatoria, restano disponibili nell'ipotesi di cassazione della sentenza di riforma della decisione non definitiva. Non sono conseguentemente pertinenti, per non comparabilita' tra discipline, i richiami, quali 'tertia comparationis' agli artt. 295, 129-bis, 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis, stesso codice, mentre, per quanto riguarda la lamentata lesione del principio di buon andamento, va rilevato che esso, per costante giurisprudenza della Corte, e' bensi' riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - Sulla irragionevolezza, quale unico limite alla discrezionalita' del legislatore nel conformare il processo, v. 'ex plurimis', S. n. 471/1992. - Sul principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, v., da ultimo, S. nn. 84/1996, 313/1995 e O. n. 69/1996. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte