Ordinanza 183/1996 (ECLI:IT:COST:1996:183)
Massima numero 22900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  27/05/1996;  Decisione del  27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 183/96. REATI MILITARI - RIFIUTO REITERATO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISTO ESONERO DALLA PRESTAZIONE DEL MEDESIMO SOLO A SEGUITO DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA INFLITTA PER IL SECONDO REATO (DELLO STESSO GENERE) - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - PROSPETTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE 'A QUO' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 772, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, 3, 19 E 21 COST. - PREGIUDIZIALITA' DELLA RISOLUZIONE DI TALE QUESTIONE RISPETTO A QUELLA DEDOTTA DAL GIUDICE RIMETTENTE - RINVIO DEL GIUDIZIO PER LA TRATTAZIONE CONGIUNTA.

Testo
Allorquando il giudice 'a quo' sollevi il dubbio circa la legittimita' costituzionale di una norma, la Corte puo' promuovere d'ufficio una questione di legittimita', ove ravvisi un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e quella nascente dai dubbi di costituzionalita' circa la normativa piu' generale - sicche' la risoluzione della seconda sia logicamente pregiudiziale a quella della prima -, anche in considerazione del fatto che il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni di legittimita' costituzionale non puo' impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. [Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza" e 163 e segg. del codice penale, in riferimento all'art. 3 Cost. nonche' al principio della finalita' rieducativa della pena, nella parte in cui prevede <>. A parere della Corte, la prospettazione fatta dal giudice 'a quo' con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall'imputato, presuppone, piu' in generale - in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena -, la possibilita' di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare; pertanto, ritenendo tale possibilita' di dubbia conformita' alla Costituzione, sotto diversi profili, la Corte ha sollevato previamente la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., dell'art. 8, secondo e terzo comma, della l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilita' a procedimento penale del medesimo soggetto gia' condannato per i fatti ivi previsti]. - Cfr., pure, tra le altre, O. nn. 100/1970 e 230/1975 e S. nn. 179/1976 e 297/1995. - Sulla protezione costituzionale dei cosiddetti <>, v. S. n. 467/1991, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte