Sentenza 20/2022 (ECLI:IT:COST:2022:20)
Massima numero 44658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  30/11/2021;  Decisione del  30/11/2021
Deposito del 25/01/2022; Pubblicazione in G. U. 26/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44656  44657  44659


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Concessione ai detenuti per reati c.d. ostativi nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile - Condizioni a seguito della sentenza n. 253 del 2019 - Accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, e non anche dell'assenza del pericolo del loro ripristino - Denunciata violazione del principio di individualizzazione della pena - Motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria - Inammissibilità della questione. (Classif. 167002).

Testo

È dichiarata inammissibile - per motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il giudice a quo, da un lato, non spiega perché nei casi considerati la valutazione individualizzata della personalità del richiedente - impedita a suo avviso dalla disposizione censurata che, nell'interpretazione del diritto vivente, non consente l'applicazione della più rigorosa regola "probatoria" prevista per il caso di rifiuto di collaborazione a seguito della sentenza n. 253 del 2019 - sia preclusa, alla luce dei margini di apprezzamento concessi al magistrato di sorveglianza nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio, che riguarda anche la pericolosità sociale del detenuto; dall'altro, individuando il vulnus da rimuovere nell'impossibilità di indagare anche le ragioni del silenzio serbato dal detenuto, illustra una condizione riferibile solo a colui che abbia liberamente esercitato la facoltà di non collaborare, pur potendolo fare, non residuando invece nessuna diversa opzione per il detenuto una volta accertata l'impossibilità (o l'inesigibilità) di un'utile collaborazione. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte