Ordinanza 185/1996 (ECLI:IT:COST:1996:185)
Massima numero 22462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
27/05/1996; Decisione del
27/05/1996
Deposito del 31/05/1996; Pubblicazione in G. U. 05/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
22461
Titolo
ORD. 185/96 B. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTI URGENTI SUL PROCESSO CIVILE E SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI ALLA L. N. 353 DEL 1990 - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE - AMPLIAMENTO FINO A CINQUANTA MILIONI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ELEVAZIONE A QUARANTA GIORNI - MODIFICHE APPORTATE CON DECRETO-LEGGE - SALVEZZA DEGLI ATTI E DEGLI EFFETTI PRODOTTISI DISPOSTA CON LEGGE DI CONVERSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 185/96 B. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTI URGENTI SUL PROCESSO CIVILE E SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA DI CUI ALLA L. N. 353 DEL 1990 - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE - AMPLIAMENTO FINO A CINQUANTA MILIONI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ELEVAZIONE A QUARANTA GIORNI - MODIFICHE APPORTATE CON DECRETO-LEGGE - SALVEZZA DEGLI ATTI E DEGLI EFFETTI PRODOTTISI DISPOSTA CON LEGGE DI CONVERSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma primo, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'ampliamento della competenza del pretore fino a cinquanta milioni e l'elevazione a quaranta giorni del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto concerne le censure relative agli artt. 77 e 97 Cost., la Corte ha gia' ritenuto che la mancanza del presupposto della urgenza e della necessita' non e' allegabile, come censura di incostituzionalita', una volta che con legge siano fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non e' sindacabile in riferimento al parametro del buon andamento della p.a.. Riguardo invece alle censure relative agli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., va rilevato che la materia processuale puo' legittimamente essere regolata con decreto-legge, non essendovi riserva di legge nella materia stessa e, peraltro, il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, e' conseguenza della normale regola di applicazione 'ratione temporis' delle norme processuali che si succedono nel tempo. - S. nn. 84/1996 e 108/1996; S. n. 184/1974 e O. n. 225/1992. red.: A.M. Marini
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma primo, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'ampliamento della competenza del pretore fino a cinquanta milioni e l'elevazione a quaranta giorni del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto concerne le censure relative agli artt. 77 e 97 Cost., la Corte ha gia' ritenuto che la mancanza del presupposto della urgenza e della necessita' non e' allegabile, come censura di incostituzionalita', una volta che con legge siano fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non e' sindacabile in riferimento al parametro del buon andamento della p.a.. Riguardo invece alle censure relative agli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., va rilevato che la materia processuale puo' legittimamente essere regolata con decreto-legge, non essendovi riserva di legge nella materia stessa e, peraltro, il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, e' conseguenza della normale regola di applicazione 'ratione temporis' delle norme processuali che si succedono nel tempo. - S. nn. 84/1996 e 108/1996; S. n. 184/1974 e O. n. 225/1992. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte