Sentenza 187/1996 (ECLI:IT:COST:1996:187)
Massima numero 22487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
29/05/1996; Decisione del
29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 187/96. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' - PROVINCIA DI BOLZANO - OBLAZIONE - PAGAMENTO RIDOTTO ESCLUSIVAMENTE IN MISURA PARI AD UN TERZO DEL MASSIMO DELLA SANZIONE, NEL CASO IN CUI IL MINIMO DELLA SANZIONE EDITTALE NON SIA PREVISTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE STATALE, SECONDO CUI L'OBLAZIONE E' POSSIBILE ANCHE MEDIANTE IL PAGAMENTO DEL DOPPIO DEL MINIMO - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 187/96. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' - PROVINCIA DI BOLZANO - OBLAZIONE - PAGAMENTO RIDOTTO ESCLUSIVAMENTE IN MISURA PARI AD UN TERZO DEL MASSIMO DELLA SANZIONE, NEL CASO IN CUI IL MINIMO DELLA SANZIONE EDITTALE NON SIA PREVISTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CONTENUTO NELLA LEGGE STATALE, SECONDO CUI L'OBLAZIONE E' POSSIBILE ANCHE MEDIANTE IL PAGAMENTO DEL DOPPIO DEL MINIMO - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, l'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (recante norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30, il quale consente esclusivamente il pagamento in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, nel caso in cui sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, e' vincolante per il legislatore regionale (e provinciale), le sanzioni amministrative possono essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se piu' favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale - detta norma disattende, in materia di competenza provinciale concorrente, il principio fondamentale contenuto nel citato art. 16 della l. n. 689 del 1981, il rispetto del quale impedisce alla Provincia, in assenza di un minimo specificamente previsto nella legge provinciale, di sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilita' di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata. - Cfr., pure, S. nn. 152/1995 e 28/1996. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, l'art. 6, ultimo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (recante norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30, il quale consente esclusivamente il pagamento in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, nel caso in cui sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, in quanto - posto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, e' vincolante per il legislatore regionale (e provinciale), le sanzioni amministrative possono essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se piu' favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale - detta norma disattende, in materia di competenza provinciale concorrente, il principio fondamentale contenuto nel citato art. 16 della l. n. 689 del 1981, il rispetto del quale impedisce alla Provincia, in assenza di un minimo specificamente previsto nella legge provinciale, di sottrarre a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta la possibilita' di ottemperare al proprio obbligo utilizzando il richiamo anche al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata. - Cfr., pure, S. nn. 152/1995 e 28/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
legge 24/11/1981
n. 689
art. 16