Sentenza 188/1996 (ECLI:IT:COST:1996:188)
Massima numero 22723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
29/05/1996; Decisione del
29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Titolo
SENT. 188/96 A. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA' PER I DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE PER I DELITTI PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - APPLICABILITA' DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 188/96 A. REATI MILITARI - RECLUSIONE MILITARE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CONDIZIONI - APPLICABILITA' PER I DELITTI PUNIBILI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A TRE ANNI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE PER I DELITTI PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRATO - IDENTITA' DI NATURA DELLA RECLUSIONE MILITARE E DELLA RECLUSIONE COMUNE - DIFFERENTI MODALITA' DI ESECUZIONE - APPLICABILITA' DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE PER I REATI PUNITI CON LA RECLUSIONE MILITARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI LIMITI EDITTALI - INTERPRETAZIONE CONFORME A RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilita' a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 280 e 287 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari coercitive e di misure interdittive, per i reati militari puniti con la reclusione militare, alle stesse condizioni che le rendono applicabili ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di questioni basate su un presupposto interpretativo errato, poiche', essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalita' di esecuzione ma identiche per natura ed intercambiabilita' a parita' di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali possono trovare applicazione le misure coercitive o interdittive, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari punibili con la reclusione militare. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte