Sentenza 188/1996 (ECLI:IT:COST:1996:188)
Massima numero 22726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  29/05/1996;  Decisione del  29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Massime associate alla pronuncia:  22723  22724  22725  22727


Titolo
SENT. 188/96 D. REATI MILITARI - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO - OMESSA PREVISIONE PER IL REATO DI FURTO MILITARE (ART. 230, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN.) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI FURTO COMUNE (ART. 624 COD. PEN.) - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCLUSIONE DEL FURTO MILITARE NELLA PREVISIONE GENERALE DELL'ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (ART. 381, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN.) - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto in flagranza per il reato di furto militare, mentre lo prevederebbe per il reato di furto comune, poiche', essendo il reato di furto militare punito con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni, la questione non sarebbe rilevante nel giudizio ' a quo', potendo l'arresto in flagranza per il caso in esame essere disposto sulla base della previsione generale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., che, nell'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di ragionevolezza e' applicabile anche ai reati puniti con la reclusione militare nel rispetto degli stessi limiti di pena edittale previsti per i reati puniti con la reclusione comune. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte