Ordinanza 190/1996 (ECLI:IT:COST:1996:190)
Massima numero 22483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  29/05/1996;  Decisione del  29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 190/96. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARI - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - DECADENZA IN CASO DI MANCATA, PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL'INPS DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA - OMESSA PREVISIONE DI UN LIMITE ALLA TRATTENUTA, IN CONSIDERAZIONE DEL LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE RICAVATA - LAMENTATA LESIONE DELLA GARANZIA RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma quinto, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in l. n. 160 del 1988, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, qualora egli non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorativa, senza stabilire "alcun limite per la trattenuta, in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato". Invero, la situazione di cui alla disposizione censurata non e' confrontabile con quella di cui all'art. 8, comma quarto, del d.l. n. 86 del 1988, poiche' tale norma non prevede una sanzione di decadenza, bensi' stabilisce l'incompatibilita' tra attivita' lavorativa retributiva (il cui svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale, disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, non puo' dirsi violato l'art. 38, Cost., da una norma, come quella denunciata, la quale si propone di garantire che le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati e nemmeno e' prospettabile una violazione dell'art. 36, comma primo, Cost., che, in materia previdenziale, puo' essere richiamato solo per il tramite dell'art. 38 e nei limiti di questo. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte