Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Concessione ai detenuti per reati c.d. ostativi nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile - Condizioni - Accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, e non anche dell'assenza del pericolo del loro ripristino - Denunciata irragionevole diversità rispetto al regime applicabile (a seguito della sentenza n. 253 del 2019) ai condannati non collaboranti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 167002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nell'interpretazione del diritto vivente, prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non anche l'esclusione del pericolo del loro ripristino, secondo la regola introdotta dalla sentenza n. 253 del 2019 per il caso di rifiuto di collaborazione. La scelta di serbare il silenzio, nonostante una perdurante possibilità di collaborare, produce, come conseguenza di fatto, un effetto di favore per la consorteria criminale, ciò che giustifica una regola "probatoria" di maggiore rigore (esclusione del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata) rispetto allo standard minimo - l'esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata - imposto, ai fini del superamento del regime ostativo, dai dati di esperienza che accomunano tutte le figure di detenuti non collaboranti. Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, come nel caso prospettato dal giudice a quo, l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, il che consente di circoscrivere il tema di prova - ai fini del superamento del regime ostativo - all'esclusione di attualità dei collegamenti. Tutto ciò, peraltro, non significa che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), siano irrilevanti, in quanto le stesse possono essere invece opportunamente valorizzate nella valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto. (Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929).