Ordinanza 191/1996 (ECLI:IT:COST:1996:191)
Massima numero 22486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  29/05/1996;  Decisione del  29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 191/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - DECRETO DI SEQUESTRO - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI TRE GIORNI LIBERI TRA LA NOTIFICA DELL' AVVISO E LA DATA DELL' UDIENZA - POSSIBILITA' PER IL TRIBUNALE DI INTEGRARE TALE TERMINE - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. MISURE COERCITIVE - RIESAME DA PARTE DEL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA DECISIONE - INOSSERVANZA - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE DELLA DECISIONE DI CONFERMA DELLA MISURA - DICHIARAZIONE, DA PARTE DELLA MEDESIMA CORTE, DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA STESSA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Riguardo alla prima, non si sono verificate le condizioni per l' applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mentre relativamente alla seconda, la norma impugnata non attribuisce al Tribunale alcuna competenza sulla perdita di efficacia della misura coercitiva, la cui cognizione spetta invece al giudice che procede e non al giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure stesse. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte