Ordinanza 192/1996 (ECLI:IT:COST:1996:192)
Massima numero 22485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  29/05/1996;  Decisione del  29/05/1996
Deposito del 07/06/1996; Pubblicazione in G. U. 12/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 192/96. PENSIONI - LAVORATRICI DEL SETTORE SIDERURGICO - PENSIONAMENTO ANTICIPATO - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA - ASSERITO RICONOSCIMENTO FINO A CINQUANTACINQUE ANNI E NON FINO A SESSANTA, COME PER I LAVORATORI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA PARITA' DI DIRITTI E DI RETRIBUZIONE DELLE LAVORATICI RISPETTO AI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, primo comma e 29, primo comma, l. 23 luglio 1991, n. 223, denunziati, per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono per le donne che usufruiscono del prepensionamento ivi stabilito, il medesimo riconoscimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini. La Corte, infatti, ha gia' deciso analoga questione, sempre con riferimento ai lavoratori del settore siderurgico, interpretando la norma che prevede il prepensionamento degli uomini a cinquant'anni e delle donne a quarantasette (art. 1, primo comma, l. n. 451 del 1994), nel senso che essa attribuisce una maggiorazione dell'anzianita' contributiva fissata per entrambi i sessi nella misura di dieci anni, per cui, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ravvisare le violazioni ora lamentate dai giudici rimettenti. - S. n. 64/1996. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte