Sentenza 193/1996 (ECLI:IT:COST:1996:193)
Massima numero 22522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/05/1996;  Decisione del  30/05/1996
Deposito del 12/06/1996; Pubblicazione in G. U. 19/06/1996
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 193/96. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE URGENTI PER PREVENIRE FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE - DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI AGONISTICHE E ORDINE DI COMPARIRE INNANZI ALL'UFFICIO DI POLIZIA DURANTE L'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI STESSE - APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA DI CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, SOLO PER L'ORDINE DI COMPARIZIONE INNANZI ALL'UFFICIO DI POLIZIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995, n. 45, denunziato nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale prevista per l'ordine di comparire personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni stesse. In esito alla valutazione richiesta alla Corte, che si ritiene sia essenzialmente quella di verificare la sussistenza o meno, nella disposizione denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori, non sembra che la stessa risulti censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza, poiche' i due previsti provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, idonei ad incidere in grado diverso sulla liberta' del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla liberta' personale del soggetto e, a tal motivo, esso e' circondato da particolari garanzie (che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari), mentre il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, presenta una minore incidenza sulla sfera delle liberta' del soggetto, nonostante anche'esso sia suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. Si deve infine escludere che la scelta dell'uno o di entrambi i provvedimenti sia affidato al mero arbitrio del questore, tenuto a determinarsi per l'adozione dell'uno ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero da consigliare anche il secondo. - Sul controllo di costituzionalita' in relazione al principio di eguaglianza, S. n. 89/1996. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte