Sentenza 194/1996 (ECLI:IT:COST:1996:194)
Massima numero 22505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
30/05/1996; Decisione del
30/05/1996
Deposito del 12/06/1996; Pubblicazione in G. U. 19/06/1996
Titolo
SENT. 194/96 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCOMPAGNAMENTO DEL CONDUCENTE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI DIFESA NONCHE' DELLA RISERVA DI LEGGE, STABILITA IN CASO DI TRATTAMENTO SANITARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/96 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCOMPAGNAMENTO DEL CONDUCENTE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI DIFESA NONCHE' DELLA RISERVA DI LEGGE, STABILITA IN CASO DI TRATTAMENTO SANITARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo cui, in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale hanno facolta' di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici. Tale facolta' non e' lesiva della garanzia circa inviolabilita' della persona, poiche' all' agente e' rimessa esclusivamente la valutazione del momento iniziale, in ordine alle circostanze oggettive e sintomatiche - che per la loro contingenza, egli solo puo' apprezzare - e la facolta'di accompagnamento del conducente, il quale non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare, in caso di ritenuto abuso di potere. Tuttavia, sebbene detto rifiuto costituisca autonomo titolo di reato, i rischi paventati dal giudice 'a quo', sono scongiurati dal riscontro della ragionevolezza del motivo del disposto accompagnamento, rimesso al giudice, cosi' consentendosi 'a posteriori' una verifica giudiziale dei fatti e dell'attendibilita' delle ragioni di convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione e alle correlate finalita' di prevenzione. Non puo' inoltre ipotizzarsi, stante il dettaglio della normativa, la violazione della riserva di legge (art. 13, secondo comma, Cost.), mentre la ritenuta necessita' circa la presenza di un medico accanto agli agenti, rimane completamente estranea all'invocato diritto di difesa e, in ogni caso, tale violazione sarebbe esclusa dal carattere di atto a sorpresa dell'accertamento, iscrivibile fra le attivita' che non presuppongono necessariamente un indizio di reita' e trovano giustificazione nella logica della irripetibilita'. Infine, va chiarito che i prelievi in questione non configurano un trattamento sanitario obbligatorio e, in particolare, che il prelievo ematico, come gia' precisato dalla Corte, non lede la dignita' o la psiche della persona e non ne mette in pericolo la vita, l'incolumita' e la salute. - S. n. 54/1986. red.: A.M. Marini
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo cui, in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale hanno facolta' di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici. Tale facolta' non e' lesiva della garanzia circa inviolabilita' della persona, poiche' all' agente e' rimessa esclusivamente la valutazione del momento iniziale, in ordine alle circostanze oggettive e sintomatiche - che per la loro contingenza, egli solo puo' apprezzare - e la facolta'di accompagnamento del conducente, il quale non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare, in caso di ritenuto abuso di potere. Tuttavia, sebbene detto rifiuto costituisca autonomo titolo di reato, i rischi paventati dal giudice 'a quo', sono scongiurati dal riscontro della ragionevolezza del motivo del disposto accompagnamento, rimesso al giudice, cosi' consentendosi 'a posteriori' una verifica giudiziale dei fatti e dell'attendibilita' delle ragioni di convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione e alle correlate finalita' di prevenzione. Non puo' inoltre ipotizzarsi, stante il dettaglio della normativa, la violazione della riserva di legge (art. 13, secondo comma, Cost.), mentre la ritenuta necessita' circa la presenza di un medico accanto agli agenti, rimane completamente estranea all'invocato diritto di difesa e, in ogni caso, tale violazione sarebbe esclusa dal carattere di atto a sorpresa dell'accertamento, iscrivibile fra le attivita' che non presuppongono necessariamente un indizio di reita' e trovano giustificazione nella logica della irripetibilita'. Infine, va chiarito che i prelievi in questione non configurano un trattamento sanitario obbligatorio e, in particolare, che il prelievo ematico, come gia' precisato dalla Corte, non lede la dignita' o la psiche della persona e non ne mette in pericolo la vita, l'incolumita' e la salute. - S. n. 54/1986. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 32
co. 2
Altri parametri e norme interposte