Sentenza 194/1996 (ECLI:IT:COST:1996:194)
Massima numero 22506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
30/05/1996; Decisione del
30/05/1996
Deposito del 12/06/1996; Pubblicazione in G. U. 19/06/1996
Titolo
SENT. 194/96 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE E DELLA MISURA PREFETTIZIA PROVVISORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 32, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 194/96 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE FISICA E PSICHICA - FACOLTA' ATTRIBUITA AGLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - APPLICABILITA' DI SANZIONE PENALE E DELLA MISURA PREFETTIZIA PROVVISORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 24, 25, 32, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma e 187, quarto comma nonche' 223, terzo comma, e 224, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto per cio' che concerne la prima questione (indeterminatezza della fattispecie incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, cagionata da mancata previsione dell'obbligo dell'uso dell'etilometro), gli articoli impugnati non risultano pertinenti, mentre, relativamente alla seconda (applicabilita' della misura prefettizia provvisoria della sospensione della patente, nonche' della relativa sanzione amministrativa accessoria, anche in caso di sospensione condizionale della pena), non sussiste nessuna motivazione circa la rilevanza ne' indicazione circa la fattispecie di causa. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 32
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte