Sentenza 194/1996 (ECLI:IT:COST:1996:194)
Massima numero 22507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FERRI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
30/05/1996; Decisione del
30/05/1996
Deposito del 12/06/1996; Pubblicazione in G. U. 19/06/1996
Titolo
SENT. 194/96 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE MEDIANTE USO DI ETILOMETRO - FACOLTA' E NON OBBLIGO PER GLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 25, 27, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/96 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE MEDIANTE USO DI ETILOMETRO - FACOLTA' E NON OBBLIGO PER GLI AGENTI DI POLIZIA STRADALE - LAMENTATA LESIONE DEGLI ARTT. 3, 25, 27, 97 E 102 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 Cost., dell'art. 186, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, denunziato nella parte in cui prevede la facolta' e non l'obbligo degli agenti di polizia stradale di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, mediante etilometro. La censura, cosi' come prospettata, e' rivolta alla mancanza di oggettiva certezza e tassativita' della condotta sanzionata, ma il dubbio di costituzionalita' e' limitato al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza, cosi' realizzandosi un'ipotesi di 'aberratio', aggravata dal non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice: e cosi' giungendo a scambiare la discrezionalita' circa le tecniche di accertamento con un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice. red.: A.M. Marini
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 Cost., dell'art. 186, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modif. dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, denunziato nella parte in cui prevede la facolta' e non l'obbligo degli agenti di polizia stradale di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, mediante etilometro. La censura, cosi' come prospettata, e' rivolta alla mancanza di oggettiva certezza e tassativita' della condotta sanzionata, ma il dubbio di costituzionalita' e' limitato al modo dell'accertamento dello stato di ebbrezza, cosi' realizzandosi un'ipotesi di 'aberratio', aggravata dal non considerare come le indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del convincimento del giudice: e cosi' giungendo a scambiare la discrezionalita' circa le tecniche di accertamento con un asserito difetto di coerenza della norma incriminatrice. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte