Ordinanza 196/1996 (ECLI:IT:COST:1996:196)
Massima numero 22509
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente FERRI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
30/05/1996; Decisione del
30/05/1996
Deposito del 12/06/1996; Pubblicazione in G. U. 19/06/1996
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD.196/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - RESPONSABILITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA - DECRETI DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PER PERIZIE CONTABILI EMESSI DA GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - ATTO DI CITAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - ASSERITA INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI IN ORDINE AL POTERE GIURISDIZIONALE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A PERITI E CONSULENTI GIUDIZIARI E CONSEGUENTE NON SOTTOPONIBILITA' DEI MAGISTRATI A GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER I PROVVEDIMENTI ASSUNTI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD.196/96. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - RESPONSABILITA' CONTABILE ED AMMINISTRATIVA - DECRETI DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PER PERIZIE CONTABILI EMESSI DA GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO - ATTO DI CITAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - ASSERITA INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI IN ORDINE AL POTERE GIURISDIZIONALE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A PERITI E CONSULENTI GIUDIZIARI E CONSEGUENTE NON SOTTOPONIBILITA' DEI MAGISTRATI A GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER I PROVVEDIMENTI ASSUNTI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL GIUDICE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano nei confronti della Corte dei conti, Procura regionale della Lombardia, in relazione all'atto di citazione emesso dalla Procura della stessa, notificato il 12 dicembre 1995, con il quale detto giudice veniva chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali. Il ricorso - volto ad ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, ne' sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilita' amministrativa per danno erariale - risponde ai requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto, poiche' sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente quanto la Corte dei conti nei confronti della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dei poteri cui appartengono"; sotto il profilo oggettivo e' lamentata in concreto la lesione della sfera di attribuzioni e dello 'status' di indipendenza propri dell'Autorita' giudiziaria, quali delineati degli articoli della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento giurisdizionale". red.: A.M. Marini
E' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano nei confronti della Corte dei conti, Procura regionale della Lombardia, in relazione all'atto di citazione emesso dalla Procura della stessa, notificato il 12 dicembre 1995, con il quale detto giudice veniva chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali. Il ricorso - volto ad ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, ne' sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilita' amministrativa per danno erariale - risponde ai requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto, poiche' sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente quanto la Corte dei conti nei confronti della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' dei poteri cui appartengono"; sotto il profilo oggettivo e' lamentata in concreto la lesione della sfera di attribuzioni e dello 'status' di indipendenza propri dell'Autorita' giudiziaria, quali delineati degli articoli della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento giurisdizionale". red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte